Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 10/01/2006 n. 4

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

Art. 18 - Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993 n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, nonchè dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19 - Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato

1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, è integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20 - Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.

2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa è assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti: «dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.

6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente

articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.

8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che è tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. è assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attività di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.

9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995 n. 434, è prorogato al 15 aprile 2006.

10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Art. 21 - Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.

1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971 n. 1158, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonchè ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

Art. 22 - Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura

1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera

h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005 n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005 n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.

Art. 23 - Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957 n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni. ».

2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, è sostituito dal seguente: «Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».

3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983 n. 17.

Art. 24 - Autorità portuali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, è inserito il seguente: «1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter pro- cedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.».

Art. 25 - Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purchè muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Art. 26 - Disposizioni in materia di pari opportunità

1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo 2002 n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, nonchè gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.

 

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